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Separare per rafforzare

Sulla riforma della giustizia, oltre le paure e le appartenenze

Nel dibattito che accompagna il referendum costituzionale sulla giustizia si è insinuata una preoccupazione sincera, spesso coltivata in buona fede: che la separazione delle carriere e la riforma del Consiglio superiore della magistratura finiscano per indebolire l’autonomia dei giudici e assoggettare il potere giudiziario alla politica. È una paura comprensibile, specie in un paese in cui il rapporto tra politica e magistratura è stato a lungo conflittuale. Ma è anche una paura che, se si entra nel merito della riforma, rischia di poggiare più su equivoci che su dati reali.

Il punto di partenza è proprio questo: la riforma non nasce per sottomettere la magistratura, bensì per liberarla da condizionamenti che nel tempo si sono rivelati estranei allo spirito della Costituzione. L’intervento sugli articoli 104-107 non è un colpo di mano, ma l’adeguamento di una cornice ordinamentale rimasta incompiuta dopo la svolta del 1988, quando con il Codice Vassalli l’Italia è passata dal sistema inquisitorio a quello accusatorio. Un passaggio epocale, che ha reso centrale il principio del giudice terzo, poi scolpito nell’articolo 111 della Costituzione con la riforma del 1999, la cosiddetta riforma del “giusto processo”, frutto di un largo consenso bipartisan.

Da allora, però, quella coerenza è rimasta parziale. Si è cambiato il processo, ma non fino in fondo l’ordinamento giudiziario. Oggi si prova a colmare quel vuoto, a distanza di oltre vent’anni. Non è un dettaglio storico secondario ricordare che tra i “padri” di questa impostazione vi sono figure come Vassalli, Jotti e D’Alema. Assimilare questa tradizione riformista a un disegno eversivo appare, quantomeno, una forzatura.

Un altro nodo del dibattito riguarda l’uso politico del referendum. C’è chi invita a votare no per colpire il governo, e chi teme che un sì rafforzi l’attuale maggioranza. È un approccio che tradisce lo spirito dell’articolo 138 della Costituzione, che disciplina proprio le revisioni costituzionali. Il referendum confermativo non è una consultazione pro o contro un esecutivo, ma lo strumento attraverso cui il popolo è chiamato a pronunciarsi nel merito di una modifica della Carta, al di fuori delle appartenenze. Se si vuole davvero difendere la Costituzione, occorre accettare l’idea che essa possa essere aggiornata senza trasformare ogni riforma in un regolamento di conti politico.

In questo senso, la riflessione proposta da Enrico Morando è illuminante: i costituenti avevano immaginato che le riforme costituzionali fossero normalmente il frutto di ampie convergenze, con maggioranze dei due terzi. Quando la politica non riesce a costruirle, non è incoerente che sia il corpo elettorale, al referendum, a colmare quella frattura, valutando il testo per ciò che è e non per chi lo propone.

Venendo al merito, la riforma Cartabia ha già limitato il passaggio tra funzioni requirenti e giudicanti, ma si è trattato di un intervento parziale, che non ha inciso sul cuore del problema: il vincolo di colleganza tra pubblico ministero e giudice, che nel sistema accusatorio rischia di compromettere la percezione – e talvolta la sostanza – della terzietà. Separare le carriere significa rafforzare quella terzietà, a beneficio dei cittadini prima ancora che degli imputati. Non è un caso che questa esigenza sia condivisa anche da una parte significativa della cultura giuridica europea.

Accanto a questo, c’è il tema del correntismo e del funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Le correnti non sono di per sé una patologia, ma lo diventano quando si trasformano in macchine di potere, capaci di condizionare carriere e decisioni. La vicenda Palamara ha solo reso visibile un problema strutturale. Il sorteggio dei componenti, sia togati sia laici, non è una panacea, ma uno strumento per rompere automatismi che altri correttivi non sono riusciti a scalfire. Indebolire questo sistema di potere non significa indebolire la magistratura; significa, semmai, sottrarre l’ordinamento giudiziario a un assoggettamento di fatto a un’associazione privata come l’Associazione Nazionale Magistrati, che non coincide con l’istituzione costituzionale della magistratura.

Su questo punto è significativo che proprio l’ANM sia in prima linea nel fronte del no. La riforma, infatti, non tocca l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, che restano esplicitamente garantite dall’articolo 104, ma incide sugli equilibri interni di rappresentanza e potere. È comprensibile che questo susciti resistenze, meno comprensibile è trasformare tali resistenze in un allarme democratico.

A rafforzare questa lettura concorre anche la posizione di Marco Minniti, che ha rivendicato il sì come scelta riformista e garantista. Separare le carriere, rompere il correntismo, rendere più efficiente la giustizia non significa comprimere le garanzie, ma rafforzarle. Certezza della pena e tutela dei diritti non sono concetti opposti: sono i due pilastri di una moderna idea di sicurezza, senza la quale la democrazia stessa si indebolisce.

Resta infine la questione del timore di una subordinazione del pubblico ministero all’esecutivo. È un argomento agitato spesso, ma difficilmente sostenibile alla luce del testo: la riforma non modifica i rapporti con il Ministero della giustizia, non incide sulle assunzioni né sulle garanzie di indipendenza funzionale. Anzi, rafforza il ruolo del pm all’interno di un assetto più chiaro e coerente con il processo accusatorio. Se oggi esiste un rischio di condizionamento, esso nasce più dalle dinamiche opache interne che da un controllo politico esplicito, che il nuovo impianto continua a escludere.

Questa riforma non è “la” riforma della giustizia, e non pretende di risolvere tutti i problemi del sistema. È una riforma costituzionale che disegna una cornice, demandando alla legislazione ordinaria il compito di riempirla. Ma è una cornice che prova a sanare una contraddizione storica, restituendo coerenza tra processo e ordinamento. Votare sì non significa chiudere il dibattito, bensì aprirlo su basi più trasparenti. Con una consapevolezza in più: a essere messo in discussione non è il potere giudiziario, ma un sistema di equilibri che, nel tempo, si è allontanato dallo spirito del giudice terzo immaginato dalla Costituzione.

 

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